SENTENZA DEL GIORNO – 06/01/2021

da | Gen 6, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - GENNAIO 2021

SE IL DISLIVELLO E’ BEN VISIBILE LA CADUTA DEL PASSANTE NON PUO’ ESSERE ADDEBITATA AL COMUNE.

Una donna mentre passeggiava per la piazza di Brescia, inciampava  e cadeva rovinosamente. A seguito della caduta citava in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile dei danni da lei patiti a seguito della caduta causata dalla presenza di un dislivello nella pavimentazione. Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dalla donna e condannava il Comune a versarle 4.349 € di risarcimento danni. La Corte d’appello, invece, non concordava con tale decisione, escludendo ogni ipotetica responsabilità del Comune, ritenendo invece colpevole la donna della sua stessa disattenzione. Innanzitutto si riconosceva l’ottimo stato di manutenzione, e poi essendo che il dislivello aveva un’altezza di circa 12 cm (conseguenti all’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione urbana della piazza) e che la colorazione della parte superiore del gradino-dislivello era ben differente rispetto a quella della parte inferiore e le lastre della parte superiore erano anche poste con una striscia di direzione inversa rispetto a quelle del piano inferiore, era da ritenersi sufficiente la differenza cromatica per rendere ben visibile il dislivello in una giornata di sole come quella in cui si era verificata la caduta. La donna ricorreva in Cassazione tramite il suo difensore, sostenendo che in quello stesso punto si erano verificate diverse cadute, i giudici però confermavano la decisione della corte d’appello e sostenevano che il verificarsi di una serie di cadute non implicava, di per sé, che ogni caduta fosse dovuta a responsabilità del custode, cioè, in questo caso, del Comune. Era già stato appurato che il dislivello fosse ben visibile, a maggior ragione poi in una giornata di sole come quella in cui si era verificata la caduta.

La Corte quindi confermava l’esclusione della responsabilità del Comune, ritenendo la caduta la conseguenza della disattenzione della donna e rigettava dunque il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 29435 del 23.12.2021)

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