SE LA BADANTE SI FERMA VOLONTARIAMENTE A CASA DELLA DATRICE DI LAVORO NEI WEEKEND, NON E’ LAVORO STRAORDINARIO.
Una collaboratrice domestica proponeva al Tribunale la domanda per differenze retributive, la donna collaborava a tempo pieno e in regime di convivenza presso l’abitazione della datrice di lavoro per prestare assistenza alla madre. Tribunale e Corte d’Appello rigettavano, però, la domanda, concordando sul mancato raggiungimento della prova circa lo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei giorni festivi utili ai fini della domanda della badante. La donna quindi ricorreva per cassazione, contestando, tra i diversi motivi, la volontarietà e gratuità delle prestazioni da lei rese durante i giorni non lavorativi. La Corte era d’accordo con i giudici di appello, i quali avevano escluso che la badante prestasse lavoro straordinario nei giorni festivi, poiché essa coabitava con l’assistita ed era rimasta nella stessa abitazione anche dopo la morte della stessa, grazie a un comodato d’uso gratuito a lei concesso dai familiari. Dalle circostanze dedotte in giudizio emergeva la volontarietà della permanenza della lavoratrice nella casa dell’assistita e la sua partecipazione alle attività svolte nei giorni non lavorativi, senza che da ciò si potesse desumere lo svolgimento effettivo di prestazioni lavorative, ciò determinando che ogni considerazione relativa alla presunzione di onerosità del lavoro appariva avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito, il quale per contro era del tutto coerente sotto il profilo logico ed argomentativo.
Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 28703 del 16.12.2020)
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