SFOTTO’ ALLO STADIO DIVENTA OFFESA ONLINE: E’ DIFFAMAZIONE,
Presidente e allenatore di due diverse squadre di calcio si rendevano partecipi di una lite durante una partita, la vicenda proseguiva con un post Facebook, poche ore dopo il match, caratterizzato da frasi offensive rivolte, in particolare, alla moglie del Presidente della prima squadra. L’allenatore finiva sotto accusa per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive della reputazione altrui. Il Tribunale riteneva indiscutibile non solo il contenuto offensivo del messaggio condiviso tramite il social network, ma anche l’addebito della pubblicazione all’allenatore, titolare del profilo su Facebook.
La Cassazione rendeva definitiva la condanna per l’allenatore, innanzitutto, i magistrati spiegano che era altamente indicativo che il post fosse comparso sul profilo Facebook dell’allenatore, stante la necessità, notoria, di una password per accedervi e stante il fatto che nessuna indicazione era da lui provenuta circa l’intrusione di estranei nel suo profilo, inoltre era chiara l’individuazione della persona offesa nel Presidente della squadra avversaria alla luce di precisi elementi di sicura valenza indiziaria, sia in relazione al contesto temporale in cui il post era apparso, sia in relazione ai suoi contenuti. Inoltre il post era stato pubblicato il giorno successivo alla partita di calcio e già durante il match erano intervenuti sfottò tra le parti, anche con riferimento alla famiglia del Presidente. Si precisava, poi, che gli sfottò che intercorrono durante un match di calcio non sono minimamente equiparabili agli insulti proferiti on-line, dopo la partita stessa, specie coinvolgendo persone estranee al contesto sportivo.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 36026 del 16.12.2020)
0 commenti