SEPPUR INSUFFICIENTE IL VOLUME DI ALCOOL NEL SANGUE INCHIODA COMUNQUE L’AUTOMOBILISTA.
La conducente dell’auto perdeva il controllo del veicolo, andando a sbattere contro due autovetture in sosta e poi si ribaltava contro il muro di cinta di un’abitazione situata sul lato opposto della strada, gli uomini delle forze dell’ordine, giunti sul posto, notavano una chiara sintomatologia, e dopo 2,13 grammi per litro. Sulla base di questo quadro probatorio, sia in Tribunale che in Appello, veniva confermata la condanna per la donna di guida in stato di ebbrezza. La conducente ricorreva tramite il suo legale, in Cassazione, lamentando il malfunzionamento dell’etilometro, sottolineando come il primo risultato fornito dall’alcoltest recasse la dicitura ‘volume insufficiente’.
La Cassazione non riteneva, però, la motivazione decisiva per accogliere il ricorso, richiamando il principio per il quale era configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura ‘volume insufficiente’, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore. Nel caso di specie, in più, andavano considerate la dinamica dell’incidente e la chiara sintomatologia di ebbrezza da lei manifestata alle forze dell’ordine. Sottolineando poi che nel corso della prima prova l’etilometro, pur risultando uno scontrino attestante ‘zero test corretto’, rilevava un volume insufficiente ma risultava perfettamente funzionante, come dimostrato non solo dal rilascio degli scontrini di misurazione ma anche dall’esito della seconda prova effettuata a breve intervallo di tempo, in cui rilasciava un valore positivo pienamente conciliabile con quello precedente.
La Corte, dunque, dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35059 del 10.12.2020)
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