SENTENZA DEL GIORNO – 09/12/2020

da | Dic 9, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - DICEMBRE 2020

RESTA INVALIDO DOPO L’INCIDENTE: OCCORRONO PROVE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA.

Un motociclista restava vittima di un incidente, in cui il motociclo si scontrava con un autocarro che stava facendo marcia indietro. La vittima otteneva una rendita ed un risarcimento da parte dell’assicurazione per il danno differenziale rispetto a quello a carico dell’INAIL, nei confronti dell’assicurazione per ottenere il riconoscimento di una somma maggiore.

Il Tribunale liquidava 38.751 euro, la persona danneggiata era integralmente risarcita, il motociclista aveva più della somma liquidata, ma senza obbligo di restituzione dell’eccesso, non avendo la compagnia di assicurazione fatto domanda di restituzione. L’uomo ricorreva in appello lamentando la mancata considerazione della personalizzazione del risarcimento e per il mancato riconoscimento della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta. Queste osservazioni venivano respinte e ritenute prive di fondamento, sia in appello che dalla Corte di Cassazione, la quale riteneva che gli elementi necessari ad una personalizzazione, e per dimostrare una qualche futura attività lavorativa che potesse dirsi pregiudicata dall’incidente, ribadendo che non aveva allegato circostanze specifiche che potessero giustificare una personalizzazione del danno, essendosi limitato ad allegare a tal fine l’età e la gravità delle lesioni, elementi che entravano nel calcolo della liquidazione standard, ossia tabellare.

La perdita futura di guadagno connessa al riconoscimento del danno futuro alla capacità lavorativa da lui subito, i Giudici della Cassazione escludevano si potesse parlare di «perdita di chance». Ciò perché il danneggiato non aveva allegato alcunché a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro, né di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro.

La Corte quindi rigettava il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 27621 del 3.12.2020)

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