L VOLO PARTE IN ANTICIPO, A PAGARE IL RISARCIMENTO DEL TURISTA E’ IL TOUR OPERATOR.
Un uomo acquistava un pacchetto all inclusive per una vacanza a Santo Domingo, quando si presentava in aeroporto, però, l’aereo era già partito, e nessuno gli aveva comunicato che la partenza del volo era stata anticipata. Il turista otteneva dall’agenzia di viaggi, per questa disavventura, un rimborso di quanto già pagato per l’intera vacanza, cioè 2.290 euro. L’agenzia di viaggi però riteneva responsabile per la vicenda il tour operator che aveva predisposto il pacchetto e che aveva dimenticato di avvisare il cliente del cambio di orario. L’agenzia dunque agiva in giudizio per ottenere dal tour operator la cifra restituita al cliente ed un risarcimento di 15.000 euro per i danni da lesione dell’immagine professionale e da perdita di clientela. Il Tribunale non concordava con l’agenzia, ritenendo che il costo della disavventura non potesse gravare sul tour operator, il quale non poteva ritenersi responsabile della mancata fruizione della vacanza da parte del cliente. Di parere opposto erano invece i Giudici di Appello, che condannavano il tour operator al pagamento della somma di 2.290 euro e alle spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo sussistente un arricchimento senza causa del tour operator in danno dell’agenzia di viaggi. Il legale del tour operator ricorreva in Cassazione, la quale però si rivelava concorde con la Corte d’Appello, ritenendo legittima, la domanda di arricchimento senza causa presentata dall’agenzia di viaggi e poggiata sulla avvenuta restituzione al cliente del prezzo del pacchetto turistico. Corretto anche l’inquadramento della condotta dell’agenzia di viaggi, che aveva restituito al proprio cliente il corrispettivo versato per il pacchetto turistico di cui non aveva potuto fruire senza sua colpa, nello schema dell’adempimento del terzo. Consequenziale l’applicabilità in questo caso della disciplina dell’azione di ingiustificato arricchimento, alla luce del principio secondo cui il terzo che avesse pagato sapendo di non essere debitore poteva agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
La Corte rigettava dunque il ricorso del tour operator.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26694 del 24.11.2020)
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