SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL MARITO CHE SI DISINTERESSA DELLA FIGLIA MALATA E ABBANDONA LA MOGLIE.
Pronunciando la separazione i giudici sancivano l’addebito della stessa al marito e l’assegnazione della casa coniugale e l’affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con regolamentazione delle modalità di frequentazione da parte del padre, e infine fissando un assegno mensile di 1.050 € a carico dell’uomo per il mantenimento della madre e della figlia.
La Corte d’Appello concordava, poiché l’uomo, durante la convivenza familiare, si era totalmente disinteressato del grave autismo che affliggeva la figlia, necessitante invece di cura ed assistenza continue, abbandonando il tetto coniugale a causa di un diverbio insorto con il suocero in merito a scelte terapeutiche riguardanti i genitori e la minore.
Ricorrendo in Cassazione, il marito contestava principalmente l’addebito a suo carico della separazione, sostenendo che la frattura coniugale era da ricollegare alla eccessiva ingerenza dei suoceri, non sufficientemente contrastata dalla moglie, inoltre l’affidamento della figlia in via esclusiva alla madre, ritenendo poi mancato un approfondimento sugli aspetti patrimoniali propri e della moglie. La Corte evidenziava che l’abbandono della casa familiare costituiva, di per sé, violazione di un obbligo matrimoniale e, quindi, era causa sufficiente di addebito della separazione, in quanto portava all’impossibilità della convivenza. Nel caso di specie rilevava il comportamento reiterato del marito, di totale disinteresse verso la grave patologia della figlia, avendo questi proposto il ricovero in una struttura esterna per disabili, rifiutandosi di seguire le terapie cliniche e le condizioni di vita della bambina, non affiancando la moglie nel complicato percorso di vita e crescita della figlia, preferendo estraniarsi e delegare alla moglie ogni aspetto. Nessun dubbio, quindi, sulla addebitabilità della frattura dell’unione coniugale al comportamento del marito. La Corte evidenziava poi che l’entità dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia, teneva conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e le necessità della figlia minore anche in punto di regime alimentare, estremamente costoso, ed essendo l’indennità di accompagnamento di 460€ destinata alle sue cure mediche. La situazione patrimoniale dell’uomo era stata valutata nel complesso, tenuti in considerazione i redditi da lavoro e da locazione nonché l’importo percepito per via ereditaria, alla morte del padre, e le entrate finanziarie risultanti dagli estratti conto, mentre la donna non svolgeva attività lavorativa, percepiva un reddito da locazione di circa 450€ mensili e disponeva solo dell’aiuto, anche economico, della famiglia di origine mentre ’indennità di accompagnamento della figlia era destinata solo alle sue cure mediche.
La Corte rigettava dunque il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 27235 del 30.11.2020)
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