BAMBINA CON CINTURA SLACCIATA SBALZATA FUORI DALL’AUTO NELL’IMPATTO : CONDUCENTE CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO.
Una bambina di 6 anni, seduta sul sedile posteriore dell’auto, veniva sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto determinato da un tamponamento da parte di un altro veicolo. Il conducente finiva sott’accusa, poiché la minorenne non era adeguatamente assicurata al sedile posteriore, al momento dell’incidente. Tribunale e Corte d’Appello, ritenuta decisiva la constatazione che l’uomo non avesse assicurato la bambina al sedile posteriore del veicolo con le cinture di sicurezza, così da impedire che il passeggero urtasse contro parti rigide del mezzo o venisse sbalzato fuori dalla vettura, e concordavano sulla responsabilità del conducente, ritenuto colpevole di omicidio colposo ai danni della bambina e punito con un anno e quattro mesi di reclusione.
L’automobilista tramite il suo difensore ricorreva in Cassazione, sostenendo che la morte della bambina era stata frutto di una causa eccezionale e imprevedibile, poiché la minore, regolarmente assicurata al momento della partenza al sedile posteriore con la cintura di sicurezza, si era liberata nel corso del viaggio, impedendo qualsiasi possibilità di controllo da parte del conducente, e dunque l’evento tragico era riconducibile al fatto proprio della minore che si era inopinatamente privata del sistema di ritenzione durante il viaggio, innescando una autonoma serie causale. La Cassazione, non concorde con la tesi difensiva, appoggiava la decisione della Corte d’Appello, evidenziando che la valutazione, compiuta dai giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, era sufficiente a ritenere acclarata la responsabilità dell’automobilista, mentre poco plausibile, era la prospettazione difensiva secondo cui la minore si sarebbe liberata dal sistema di ritenuta, in modo tale da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti. Era dunque logico riconoscere la inosservanza da parte del conducente delle specifiche regole cautelari previste dal Codice della strada in merito all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini, ed evidenziare anche la relazione causale tra la condotta di guida dell’automobilista con l’evento mortale. Sottolineando, inoltre l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32864 del 24.11.2020)
0 commenti