RUMORI IN CONDOMINIO: QUANDO SI TRATTA DI REATO?
Un condomino finiva sotto accusa per il reato di cui all’art. 659 del codice penale, ovvero disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per aver in particolare disturbato la quiete in condominio mediante emissioni di musica nelle ore notturne e diurne, dopo essere stato condannato dai giudici di merito, l’imputato ricorreva in Cassazione, la quale, sottolineava come per la configurabilità del reato in questione, occorresse che i rumori avessero una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone.
Secondo la Cassazione, quindi, quando si trattava di rumori prodotti in edificio condominiale era necessario che essi, tenuto conto anche dell’orario, in cui venivano prodotti, arrecassero disturbo ovvero fossero concretamente idonei ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato. Pertanto, per affermare la sussistenza di tale contravvenzione era necessario procedere all’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamentava il fastidio, e dunque i rumori prodotti dovevano essere idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Nel caso di specie, la Corte accoglieva il ricorso poiché non era risultato accertato il requisito della diffusività dei rumori tale da recare disturbo ad una parte consistente dei condomini, avendo il Tribunale unicamente appurato che le molestie furono lamentate solo dai figli minori del querelante.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 31741, 12.11.2020)
0 commenti