ORARIO E VISIBILITA’ DELLA BUCA INCHIODANO L’AUTOMOBILISTA: NEGATO IL RISARCIMENTO, ANCHE SE IN PRIMO GRADO IL COMUNE SI ERA OFFERTO DI TRANSIGERE.
Un uomo citava in giudizio un Comune campano chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale in cui l’auto da lui condotta era finita in una grande buca esistente sul manto stradale. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale, respingevano, però, la sua richiesta, ritenendo esclusa sostanzialmente la responsabilità del Comune per il sinistro.
Il Tribunale, infatti, riteneva acclarato che il Comune fosse titolare del tratto di strada in questione, pur essendo per i giudici evidente che l’incidente fosse addebitabile alla distrazione del conducente, poiché la buca non poteva non essere vista da un attento utente della strada.
L’uomo ricorreva in Cassazione per mezzo del suo difensore, il quale sottolineava come durante il giudizio di primo grado il Comune avesse manifestato la volontà di transigere la causa pagando la somma di 1.500 €, somma rifiutata dall’automobilista. La Cassazione respingeva la tesi difensiva, chiarendo che offrire una possibilità di transazione della vertenza poteva essere dettata dalle ragioni più varie, e comunque, non era di per sé indice di un qualche riconoscimento di responsabilità.
Accertato il fatto storico dell’incidente e i danni riportati dalla vettura, fondamentali si rivelano, però, gli elementi dell’ora diurna in cui l’incidente si era verificato e le dimensioni della buca, che non poteva non essere vista da un attento utente della strada, essendo tra l’altro emerso anche che la vettura stava procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.
L’incidente era legittimamente da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente, e dunque la Corte rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 25460 del 12.11.2020)
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