LA RICEZIONE DI FOTO EROTICHE DA PARTE DI UNA MINORENNE PUO’ COSTARE UN’ACCUSA PER PORNOGRAFIA MINORILE.
Un uomo finiva sotto accusa per delle foto erotiche a lui inviate da una ragazzina di 14 anni, la sua posizione veniva aggravata principalmente dal fatto che l’uomo avesse portato avanti nel tempo una conversazione in chat e a sfondo sessuale con la minore, così spingendola a realizzare i selfie ed a inviarglieli. Veniva così accusato di pornografia minorile, ed il Tribunale applicava la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.
La Cassazione riteneva correttamente applicato, in questa vicenda, il principio secondo cui rispondeva del delitto di pornografia minorile anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, avesse istigato o indotto la ragazza a farlo, facendo sorgere in lei il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata. Tali condotte costituivano una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implicava una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione fosse posta in essere solo da quest’ultimo.
L’influenza causale dell’istigazione operata dall’imputato sulla minorenne, alla luce della stretta correlazione tra gli autoscatti e il relativo invio da parte della vittima da una parte, e i messaggi, dal corrispondente contenuto, inoltrati dall’uomo, e diretti nella medesima direzione. Legittimo, quindi, rilevare la strumentalizzazione e l’utilizzo della minore, e respingere la tesi difensiva centrata su una presunta spontaneità delle condotte della ragazzina.
Evidente anche il pericolo di reiterazione che era stato congruamente motivato alla luce della sintomaticità delle condotte, per nulla occasionali, rispetto ad impulsi sessuali dell’uomo recenti e in alcun modo controllati ed a fronte dell’assenza di iniziative volte a governare la rilevata deviazione sessuale. Così era stata delineata ragionevolmente una personalità incline alla ripetizione dei reati ipotizzati.
Essendo congrua la misura cautelare applicata dal Tribunale, la Corte rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 31192 del 9.11.2020)
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