FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE CON LA MADRE NEI WEEKEND: IN SEDE DI DIVORZIO LA CASA VA ASSEGNATA A LEI.
Il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e assegnava la casa coniugale all’ex moglie, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. A carico del marito veniva posto l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento di 2000 euro a favore del figlio, e un altro a favore della moglie di pari importo. Impugnata la decisione in Corte d’Appello, vedeva ridotto a 400 euro mensili l’assegno in favore della consorte, ma venivano respinte le obiezioni in merito all’assegnazione della casa coniugale a favore della donna. La Cassazione, per ciò che ineriva la ex moglie, riteneva legittima la riduzione dell’assegno divorzile decisa della Corte d’Appello.
L’ex marito aveva invece sostenuto che in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si poteva ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui era cresciuto, evidenziando in particolare che la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comportava la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l’esclusione di un saltuario ritorno presso l’abitazione solo per i week-end, come avveniva in questo caso.
Tale ultimo dato veniva valutato attentamente dalla Cassazione, ma preso atto che il figlio maggiorenne non autosufficiente tornava con frequenza settimanale presso la casa familiare, doveva ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione. E venva anche confermato l’assegno mensile di 2000€ per il figlio, poiché l’ammontare del contributo era stato determinato alla luce della situazione economico-patrimoniale comparata dei genitori e delle esigenze di mantenimento del figlio, e la dedotta onnicomprensività dell’importo non determinava in via generale un pregiudizio economico per l’obbligato, dal momento che escludeva il diritto a contribuire alle cosiddette spese straordinarie.
La Corte rigettava dunque il ricorso principale e quello incidentale proposto dagli ex coniugi.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza del 27.10.2020 n. 23473)
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