NUOVO COMPAGNO PER L’EX MOGLIE: TALE CIRCOSTANZA INFLUISCE SULL’ASSEGNO DIVORZILE?
I giudici di merito ponevano a carico dell’ex marito un assegno mensile di 400€, a favore dell’ex moglie. L’uomo proponeva ricorso in Cassazione dolendosi perché la Corte d’Appello, riconosciuta la sussistenza di una convivenza stabile tra l’ex moglie ed il nuovo compagno, senza però spiegare le ragioni fattuali e giuridiche alla base del riconoscimento del suo onere di versamento dell’assegno. La Cassazione riconosceva effettivamente un vizio di motivazione, ribadito dall’ex marito, difatti, la pronuncia impugnata ribadiva che ritenuta dimostrata nel caso di specie la frequentazione quotidiana e i diversi periodi di convivenza, la corte d’appello aveva ritenuto tale relazione non connotata dai requisiti di continuità e stabilità che rappresenterebbero quel minimo stadio necessario per ipotizzare la creazione della famiglia di fatto. La motivazione si rivelava contraddittoria laddove si leggeva che, in riferimento alla quantificazione del contributo di mantenimento, l’ex moglie aveva iniziato una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno, ciò ponendosi in reale contrasto con l’insussistenza dei caratteri di stabilità e continuità della relazione. Doveva essere, dunque, annullata la pronuncia con cui si era riconosciuta la sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell’ex marito poiché l’ex moglie aveva instaurato una nuova relazione con un nuovo compagno ed il giudice non aveva fornito adeguata motivazione in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della stessa.
La corte accoglieva il ricorso del ricorrente e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 22604 del 16.10.2020)
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