SENTENZA DEL GIORNO – 15/10/2020

da | Ott 15, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - OTTOBRE 2020

L’EX CONVIVENTE E’INDAGATO PER STALKING, LA MISURA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO NEI CONFRONTI DEI FIGLI DEVE ESSERE MOTIVATA. 

Il GIP del Tribunale di Pisa disponeva nei confronti di un soggetto indagato per atti persecutori il divieto di comunicare con la ex convivente, persona offesa, nonché di avvicinarsi a lei, ai suoi congiunti ed ai luoghi da essi frequentati. Il Tribunale del riesame di Firenze riformava parzialmente l’ordinanza, limitando il divieto di avvicinamento alla donna e ai figli minori della coppia, riducendone inoltre l’operatività all’abitazione della donna, al suo luogo di lavoro e alle scuole frequentate dai figli. Il difensore proponeva avverso tale decisione ricorso in cassazione dolendosi per non aver il Tribunale esplicitato le ulteriori esigenze cautelari che hanno portato alla conferma della misura in relazione ai figli minori.

La Cassazione riteneva il ricorso fondato, avendo il Tribunale ampiamente argomentato in ordine alle esigenze cautelari nei confronti della persona offesa, ma senza esplicitare nulla con riferimento al divieto di avvicinamento ai figli minori, risultando contraddittorio il percorso motivazionale laddove affermava che l’indagato non aveva mai tenuto comportamenti scorretti nei confronti dei figli, per poi confermare comunque il suddetto divieto di avvicinamento. La giurisprudenza di legittimità affermava che in tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento poteva essere esteso a soggetti ulteriori rispetto alla persona offesa, sempre che fossero indicate le specifiche ragioni che giustificavano tale limitazione. Dovevano essere contemperate le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti tra i terzi e l’indagato; risultando, dunque, carente la motivazione del provvedimento impugnato, la Cassazione accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento stesso con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12.10.2020, n. 28393)

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