SENTENZA DEL GIORNO – 14/10/2020

da | Ott 14, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - OTTOBRE 2020

MADRE NON AUTORIZZATA VA A PRENDERE IL FIGLIO A SCUOLA: CONDANNATA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Una mamma si introduceva a scuola, fuori dall’orario previsto, utilizzando una porta secondaria, e prelevava il figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, provocando uno stop di qualche minuto alla didattica.

Il Tribunale riteneva legittima la condanna della madre, in quanto aveva cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche, rendendosi responsabile del delitto di interruzione di un pubblico servizio. La donna contestava la decisione, ritenendo erronea la lettura data dal Tribunale, secondo l’accusa, l’accaduto determinava un’agitazione tale da indurre ad interrompere le attività didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa stava succedendo e la situazione si era protratta per circa dieci minuti, ma ciò non era sufficiente, osserva il legale della madre, per ipotizzare il reato contestato, poiché era mancata un’incidenza del comportamento della sua cliente sul funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, che nella specie aveva regolarmente continuato a funzionare.

La Cassazione però non veniva convinta da tale tesi difensiva, ritenendo evidente, come accertato in Appello, la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della fuori dall’orario previsto, utilizzando una porta secondaria sul retro della scuola, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne era seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice scolastica, aveva fatto sì che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo e ad intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica. Il reato previsto dal Codice Penale si concretizzava anche quando la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comportava comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, posto che andava tutelato non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Era, poi, evidente la consapevolezza della madre, che aveva tenuto una volontaria condotta trasgressiva, accettando le possibili conseguenze, anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico.

A rendere ancora più grave il comportamento della madre era la constatazione che non fosse la prima volta che travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che la ricorrente attaccasse, minacciasse, aggredisse, ingiuriasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio, che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti.

La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso, e confermava la condanna.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, , n. 28213 del 9.10.2020)

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