IL PROPRIETARIO DEL CANE E’ RESPONSABILE DEI DANNI ARRECATI DA QUESTO.
A seguito dell’aggressione compiuta dal suo cane nei confronti di un passante, un uomo finiva sotto processo e gli veniva imputato di aver contravvenuto agli obblighi di custodia del suo labrador che si era avventato contro una donna, facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali, la quale veniva anche ricoverata in Pronto Soccorso, con prognosi riservata, quindi trasferita presso l’ospedale e infine dimessa dopo dieci giorni di degenza, a conferma della gravità dell’episodio.
Per il Giudice di Pace, prima, e per i Giudici del Tribunale, poi, non vi erano dubbi sulla colpevolezza del proprietario, punito per il reato di lesioni colpose ai danni della passante e obbligato anche a versarle un adeguato risarcimento. Ricorrendo in Cassazione, il proprietario sosteneva non vi fossero sufficienti elementi probatori di fatto e di diritto che potessero giustificare una declaratoria di responsabilità, e a suo dire in Tribunale si era ritenuto illogicamente che l’animale appartenesse a lui e alla sua famiglia e che a lui toccasse la conseguente posizione di garanzia, con annesso obbligo di custodia, rispetto alla condotta dell’animale. Ma la Cassazione non si lasciava convincere da questa tesi, anzi riteneva che fosse corretta l’ottica adottata dal Tribunale. La proprietà del cane da parte del ricorrente era stata razionalmente desunta dalla circostanza, riferita dai testimoni, che lui fosse solito tenere il cane al guinzaglio e ciò bastava a dimostrare la relazione di affezione e possesso dell’animale, e da tale relazione derivava l’obbligo di non lasciare libero l’animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni ad altre persone.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso confermando, dunque, la condanna dell’uomo, il quale risultava evidentemente responsabile per la condotta aggressiva del cane, essendone il soggetto proprietario.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 2787 del 7.10.2020)
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