NESSUN RISARCIMENTO PER L’AUTOMOBILISTA SE LA BUCA DELLA STRADA E’ VISIBILE.
Su una strada della provincia di Salerno, un automobilista finiva vittima di un incidente causato, a suo dire, da una imprevedibile buca presente sul manto stradale, a seguito del sinistro l’automobilista chiedeva un risarcimento alla Provincia, precisamente 1.600 € per i danni subiti alla vettura, a suo dire, frutto dell’improvviso passaggio sul tratto di strada in cui era presente la buca. Prima il Giudice di pace e poi il Tribunale respingevano la richiesta risarcitoria, escludendo ogni possibile addebito nei confronti della Provincia e ritenendo invece evidente la responsabilità dell’automobilista, il quale, infatti, avrebbe potuto avvedersi delle precarie condizioni dell’asfalto. Escludendosi dunque la responsabilità della Provincia, dato che non era emersa una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso, mentre, invece, il verbale dei Carabinieri aveva solo attestato l’esistenza della buca, senza descriverne le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso. La difesa dell’automobilista contestava tale visione del fatto nel ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, la quale però non condivideva la tesi sostenuta dai legali dell’uomo, anzi veniva ritenuta decisiva la constatazione, compiuta in Tribunale, che la buca fosse ben percepibile come insidia. Ciò significava che la buca non era stata percepita dalla persona danneggiata a causa del suo comportamento colposo, ed andava dunque escluso il nesso causale coi danni riportati dalla vettura.
La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 21323 del 5 ottobre)
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