ASSEGNO DIVORZILE ALLA EX MOGLIE DEPRESSA E DISOCCUPATA.
Dinanzi al tribunale l’ex moglie avanzava richiesta di assegno divorzile, che veniva rigettata, però, dai giudici poiché non aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire un reddito utile a garantirle un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio.
In Appello la donna chiedeva la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non le aveva riconosciuto l’assegno divorzile, aggiungendo il netto peggioramento della propria situazione rispetto a quella sussistente al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio, avendo perso il lavoro, avendo un’età avanzata, e sussistendo un peggioramento del suo stato di salute, e chiedeva dunque un contributo al mantenimento a carico del coniuge di 1000 €. La Corte determinava l’assegno mensile di mantenimento di 200 €, osservando che la donna aveva lavorato, percependo uno stipendio consistente, dal 2006 a tutto il 2009, mentre aveva lavorato pochi mesi nel 2012 per uno stipendio molto basso, restando poi inoccupata successivamente, all’età di 55 anni. Inoltre rilevava anche il peggioramento del suo stato di salute, con l’insorgere di un disturbo depressivo, dimostrando in ogni caso di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di riqualificazione; di essere disoccupata da tempo; di aver raggiunto un’età che rendeva comunque complicato trovare un altro impiego lavorativo, diversamente, invece, non risultavano variazioni rilevanti del marito rispetto alla situazione esistente alla data della sentenza di divorzio. L’ex marito ricorreva in Cassazione, la quale però non gli dava ragione, anzi confermava l’assegno mensile in favore della ex coniuge in quanto la Corte d’Appello aveva preso in esame tutti i dettagli della vicenda, e correttamente si erano ritenuti variati i presupposti per la determinazione del contributo al mantenimento della ex moglie, facendo riferimento, in particolare, allo stato di salute della donna e ai dati reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi, e applicando il principio secondo cui bisognava valutare la concreta possibilità del coniuge che chiedeva il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento.
La Corte rigettava il ricorso e confermava l’assegno divorzile della moglie.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21140; del 2.10.2020)
0 commenti