ASSEGNA DIVORZILE ALLA MOGLIE CHE SI IMPROVVISA ESTETISTA: Sì SE L’ATTIVITA’ E’ INIDONEA AL CONSEGUIMENTO DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO ADEGUATI
Dinanzi al Tribunale due coniugi ricorrevano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’ex marito chiedeva di imporre alla moglie un contributo per il mantenimento del figlio, privo di redditi e convivente col padre, di 250€ mensili, tenuto conto del reddito da lei percepito quale estetista. L’ex moglie si opponeva, sostenendo di non essere titolare di redditi adeguati e richiedeva a sua volta un assegno divorzile a proprio favore di 800€.
Il Tribunale ufficializzava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingeva la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla donna e poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare la somma di 350€ mensili a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. L’ex moglie ricorreva in appello ed insisteva per l’attribuzione di un assegno a proprio favore sul presupposto della mancata percezione di adeguati redditi da parte sua e della impossibilità di procurarsene con l’attività di estetista.
La Corte d’appello dava ragione alla donna e le riconosceva un assegno divorzile di 200 € mensili.
L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando la visione della Corte d’appello, la quale evidenziava la precaria posizione economica dell’ex moglie, e l’impossibilità di produrre reddito attraverso una attività lavorativa che doveva essere accertata effettivamente e concretamente e non già in via astratta o ipotetica o in termini probabilistici, mentre invece la Corte territoriale aveva ritenuto solo in via presuntiva e probabilistica la saltuarietà dell’attività di estetista e lo stato di disoccupazione involontaria della sua ex moglie e non sulla base di criteri oggettivi, nonostante la donna avesse riconosciuto di svolgere tale attività e di percepire corrispettivi non dichiarati con le dichiarazioni dei redditi. L’ex moglie non era economicamente autosufficiente, versando al limite della sopravvivenza, per mancanza di un reddito a tal fine adeguato e per l’incapacità di poterselo procurare. Veniva dunque sottolineata la natura meramente assistenziale attribuita all’assegno imposto all’ex marito in secondo grado.
Per quanto riguardava i redditi provenienti da attività di estetista, l’ex moglie non ne aveva escluso lo svolgimento, ma aveva solamente negato di possedere il relativo diploma. Secondo la Cassazione questi elementi non erano stati ignorati dalla Corte di appello, la quale non aveva escluso che la donna potesse percepire qualche somma quale corrispettivo dello svolgimento, in modo saltuario e occasionale di attività di estetista, pur in difetto della necessaria abilitazione, ma aveva valutato tale attività inidonea al conseguimento di mezzi di sostentamento adeguati e infine aveva formulato una prognosi negativa per l’avvio di una nuova attività professionale sulla base dell’età della donna e alla luce della congiuntura economica.
La Corte rigettava dunque il ricorso e confermava l’assegno divorzile.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 19331 del 17.9.2020
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