IN CASO DI INCIDENTE SI E’ SEMPRE E COMUNQUE TENUTI A FERMARSI E A PRESTARE ASSISTENZA
La Corte d’appello di Bologna confermava quanto deciso dal Tribunale di Ferrara e condannava l’ imputato per il delitto di cui all’art. 189 (comportamento in caso di incidente), comma 1 e 7, del Codice della Strada, rimproverandogli sostanzialmente di non aver prestato soccorso ad una persona ferita, in seguito al verificarsi dello scontro tra la sua vettura e un velocipede, il cui conducente riportava numerose contusioni, dopo essersi fermato a stento per poi allontanarsi velocemente dal luogo dell’incidente. L’interessato ricorreva in Cassazione ritenendo non sussistente la necessità di fermarsi per prestare soccorso, né l’elemento soggettivo (il dolo) richiesto per la configurazione di questa ipotesi di illecito. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte, però, riteneva sufficiente il dolo eventuale, ricordando l’orientamento giurisprudenziale consolidato per cui l’elemento soggettivo dell’illecito in questione era integrato anche nell’ipotesi di dolo eventuale, e dunque in base alle modalità dell’incidente, l’agente doveva ipotizzare la possibilità o probabilità che dallo stesso fosse derivato un danno ad una persona e che la medesima necessitasse di assistenza. Tale omissione presupponeva un incidente stradale da cui sorgesse un obbligo di assistenza, indipendente dalla presenza di ferite, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso poteva derivare per la vita o l’integrità della persona. La corte accoglieva invece il secondo motivo, ricordando il pensiero delle Sezioni Unite, per cui la norma concernente la particolare tenuità del fatto non si interessasse della condotta tipica, bensì aveva riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di ponderare il suo rapporto con la legge e la necessità di una pena.
Nessuna attenzione era stata posta, in sede di merito, alla lieve entità delle ferite, all’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione e al fatto che l’imputato si fosse, seppur per poco, fermatosi.
La Cassazione dunque annullava senza rinvio la sentenza impugnata, per la non punibilità del fatto, in conseguenza della sua particolare tenuità.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 27241 dell’1.10.2020)
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