Sì AL RISARCIMENTO PER IL CLIENTE CHE SI RITROVA CON MERCE DI QUALITA’ INFERIORE DA QUELLA PROMESSA DAL VENDITORE.
Un compratore era rimasto insoddisfatto del suo acquisto per l’insufficiente qualità del gres porcellanato acquistato e destinato alla pavimentazione della propria abitazione; a suo dire, dopo la posa in opera, il materiale si era rivelato non essere di prima scelta, come invece garantito dalla società venditrice. Dunque il consumatore citava in Tribunale il venditore, chiedendo un adeguato risarcimento, e per i giudici tale pretesa era assolutamente legittima e condannava la società venditrice a versare al consumatore più di 26.000 € come risarcimento. La società ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’occasionalità del prezzo non contrastava con la qualità di prima scelta delle piastrelle, qualità che non poteva escludersi nel caso, di un prezzo occasionale. Ma per la Cassazione, la motivazione data in Appello era corretta, sulla confezione era apposto il simbolo di “prima qualità” delle piastrelle, ma in secondo grado era stato, appunto, ampiamente discusso della effettiva seconda qualità delle piastrelle, e tale spiegazione conferiva legittimità alle lamentele del consumatore.
Era dunque corretto ritenere che l’acquirente fosse stato tratto in inganno dalla società venditrice, che aveva sostanzialmente spacciato per piastrelle di prima scelta quelle che, in realtà, erano piastrelle di qualità inferiore. Veniva quindi confermato il risarcimento per oltre 26.000 €, e dichiarato inammissibile il ricorso della società venditrice.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20977; dell’1.10.2020)
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