SOTTRAE IL TELEFONO A SUA MOGLIE: LOGICO PARLARE DI RAPINA.
La tensione tra due coniugi intenti a separarsi sfociava durante l’incontro per il ritiro degli effetti personali della donna dalla casa familiare, il marito le aveva sottratto il telefonino con cui stava effettuando videoriprese dei propri beni rinvenuti danneggiati. La polizia giudiziaria arrestava il marito per l’ipotizzato reato di rapina.
Il GIP non convalidava l’arresto ritenendo non si potesse parlare di delitto di rapina, poiché l’uomo aveva sottratto il telefono non per finalità di profitto, ma per impedire che la donna proseguisse nell’eseguire le riprese dei propri beni, dunque per il gip era più logico parlare di fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato che non consentiva l’adozione della misura precautelare. La procura contestava tale visione del gip, ed impugnava l’ordinanza di mancata convalida dinanzi la Cassazione, evidenziando che il gip aveva escluso il reato di rapina e aveva optato per l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma aveva omesso di individuare e indicare quale fosse la pretesa giuridica tutelabile davanti all’autorità giudiziaria che il marito aveva ritenuto di esercitare sottraendo il telefono cellulare alla moglie con una spinta, mentre lei riprendeva i propri beni che aveva rinvenuto danneggiati. La Cassazione concordava con tale obiezione, e riteneva erronea la lettura del fatto eseguita dal gip, il quale non individuando la pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, rispetto alla quale l’uomo avrebbe ritenuto di farsi giustizia da sé sottraendo alla moglie il telefono cellulare, e, comunque, non poteva ritenersi che l’esecuzione di riprese con un telefono cellulare, peraltro di oggetti di proprietà della persona che le eseguiva, potesse costituire condotta illecita in grado di procurare danni a terzi soggetti, ipotesi che, anche ove ritenutae sussistente dall’uomo in buona fede, non avrebbe comunque consentito di conseguire altro rimedio che quello risarcitorio, e non anche la sottrazione della disponibilità del telefono cellulare alla proprietaria.
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre quindi che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non fosse realmente esistente. Tale pretesa deve inoltre corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizzava il reato in questione era la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato .
Per la Cassazione era logico parlare di reato di rapina a carico dell’uomo, e dunque, annullava l’ordinanza impugnata senza rinvio per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
(Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 26982, del 28.9.2020).
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