IL CONDOMINO CHE PRETENDE L’APPARTENENZA ESCLUSIVA DI UN BENE HA L’ONERE DI PROVARLO
Il condominio citava in giudizio alcuni condomini, per l’accertamento della natura condominiale di un lastrico solare su cui questi ultimi avevano apportato modifiche strutturali.
La Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame proposto dai ricorrenti, dichiarando cessata la materia del contendere tra i controricorrenti ed il Condominio.
I condomini proponevano ricorso per cassazione, denunciando l’omesso esame di un documento ovvero l’atto di compravendita decisivo ai fini della pronuncia, in quanto contenente la dichiarazione del venditore-costruttore del Condominio di riservare ad esso la proprietà del lastrico solare oggetto della lite.
La Cassazione osservava come il lastrico solare, quando non risultava destinato al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari per via delle sue caratteristiche strutturali, fosse oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari delle porzioni singole dell’edificio, ed evidenziava che la situazione di condominio si attuava da quando operava il frazionamento della proprietà di un edificio, dopo il trasferimento della prima porzione immobiliare. A tal fine era dunque decisivo l’atto con cui il condominio potesse dirsi sorto, e dallo stesso momento doveva intendersi operante la presunzione legale di condivisione di diritti sullo stesso bene in quote ideali di tutte quelle parti del complesso che fossero destinate all’utilizzo comune ovvero a soddisfare esigenze generali del condominio. Veniva richiamato il principio consolidato per cui spettava al condomino, che pretendesse l’appartenenza esclusiva di un bene, quale appunto un lastrico solare, dar prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario; in mancanza doveva essere affermata l’appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini.
Avendo la decisione impugnata trascurato un fatto decisivo, non avendo appunto esaminato l’atto di compravendita prodotto sin dal primo grado di giudizio, la Corte accoglieva il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 19712; del 21.9.2020)
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