LEGITTIMO IL IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CONTINUAMENTE ASSENTE E CHE PRESENTA IL CERTIFICATO MEDICO IN RITARDO.
La lavoratrice di una società cooperativa ricorreva al Tribunale per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare a lei intimato in relazione alle contestate assenze ingiustificate per due giorni nel febbraio 2015 nonché alla recidiva per le assenze parimenti ingiustificate di un mese, sia Tribunale che in seguito la Corte d’Appello, però, concordavano nel rigettare la domanda proposta dalla donna. Dovevano infatti ritenersi assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo, e veniva valutata come tempestiva e congrua la sanzione irrogata, anche perché assenze ingiustificate dovevano essere considerate quelle precedenti, indicate nella precedente contestazione, rimasta senza seguito per l’insorgere improvviso di uno stato di malattia, nonché quelle dei 2 giorni successivi, in cui, cessata la malattia, la dipendente avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.
La donna si opponeva a tale decisione e ricorreva in Cassazione, la Cassazione però confermava la decisione dei primi due gradi di giudizio, ritenendola corretta. Fondamentale per tale conferma, innanzitutto, il richiamo al principio di diritto secondo cui dovevano qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati, solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica, riconducibili ad uno stato di malattia.
La sanzione veniva dunque considerata congrua, e la Corte rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 18956/20; dell’11.9.2020)
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