LA CONCRETA VERIFICA DELL’ATTITUDINE DELL’EX CONIUGE IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE
Il tribunale di Chieti pronunciava la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale pronuncia veniva impugnata dinanzi la Corte d’Appello de L’Aquila dall’ex marito, che chiedeva la revoca dell’assegno divorzile di 400 € che era stato disposto in favore dell’ex moglie, la Corte però respingeva la sua richiesta, e così, l’uomo ricorreva in Cassazione, basando il suo ricorso sul fatto per il quale l’ex moglie era in grado di cercarsi una occupazione e di lavorare, incombendo su di lei l’onere di provare l’impossibilità di trovare un impiego. L’uomo sosteneva inoltre che la sua situazione economica fosse aggravata dall’esistenza di figli avuti con un’altra donna.
La Cassazione, riteneva inammissibile il ricorso sottolineando che la Corte d’Appello aveva effettuato una valutazione in ordine all’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la donna negli anni aveva partecipato a concorsi e aveva accettato lavori a termine. Inoltre il diritto alimentare del coniuge beneficiario non fosse recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che l’attitudine del coniuge al lavoro assumeva rilievo solo se venisse riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
La Cassazione dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 18522/20; del 4.9.2020)
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