INVESTITO MENTRE PASSEGGIA UBRIACO IN STRADA: NESSUN RISARCIMENTO AI FAMILIARI PER LA MORTE.
Un uomo ubriaco veniva investito su una strada statale morendo in seguito alle lesioni riportate, i familiari ricorrono in Tribunale per ottenere un adeguato risarcimento ma tale richiesta veniva respinta sia in Tribunale che in Corte d’appello, dato che per i giudici era stata la scarsa lucidità dell’uomo data dallo stato di ubriachezza, a provocare l’impatto, ed era un argomento decisivo per respingere la domanda risarcitoria avanzata dai parenti . Non concordi i familiari dell’uomo ricorrevano in Cassazione ponendo in evidenza l’evidente nesso causale in relazione alla condotta del primo investitore, disinteressatosi di avvertire o segnalare agli altri automobilisti la presenza della persona investita sulla carreggiata, per loro era stata proprio la manca segnalazione della presenza sulla strada del corpo del loro familiare, ancora in vita, che aveva causato i successivi investimenti che ne avevano provocato la morte. I giudici però sottolineavano che mancavano i presupposti per ipotizzare la prevedibilità della presenza del pedone sulla carreggiata e per dedurre, l’evitabilità dell’investimento, al contrario era ritenuta imprudente la condotta compiuta dalla persona investita, che si trovava in evidente stato di ubriachezza un’ora prima dell’incidente, ed era stato dunque corretto il ragionamento seguito dai giudici di merito, che si erano basati sull’evidente imprevedibilità della condotta del pedone come causa principale dell’investimento, con conseguente esclusione di altre diverse cause dell’esito mortale dell’incidente.
La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 17985/20; del 28.8.2020)
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