IL PADRE NON PUO’ VIETARE AI FIGLI DI SEGUIRE LA RELIGIONE DELLA MADRE
In merito decideva il Tribunale di Pesaro, che alla richiesta di una madre di revisione delle disposizioni di affidamento della figlia con la revoca del divieto, inizialmente stabilito nell’accordo raggiunto dai due genitori, di farle frequentare le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova. Il Tribunale accoglieva la domanda della donna, avendo escluso che la frequentazione delle cerimonie della religione praticata dalla madre potesse compromettere la salute psicofisica e la crescita della minore, non rilevava nemmeno il fatto che inizialmente alla minore fosse stata trasmessa la religione che in precedenza era comune ad entrambi i genitori, essendo incontestato che la minore avesse praticato sin da piccola la religione Cattolica, ciascun genitore doveva rispettare il credo dell’altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, ad esempio, feste, compleanni e recite scolastiche. Veniva sottolineato, inoltre, che il giudice nel fissare le modalità di affidamento dei figli minori deve attenersi al criterio del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. E dunque nelle ipotesi di conflitto genitoriale sull’educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all’esito di un accertamento in concreto, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, dell’effettiva possibilità che l’esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei minori.
Il Tribunale accoglieva dunque la domanda della madre.
(Tribunale di Pesaro, decreto del 9.7.2020)
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