SENTENZA DEL GIORNO – 31/08/2020

da | Ago 31, 2020 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2020

Sala riunioni dello studio legale forni e perri a modena

RIPARAZIONE DELLA VETTURA IN OFFICINA: IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA COMPRENDE ANCHE IL CONTRATTO DI DEPOSITO?

L’uomo affidava la sua auto ad un’officina per alcune riparazioni che sosteneva non fossero mai state eseguite, e fu costretto dunque ad acquistare una nuova auto. 

A seguito di una diffida da parte del meccanico gli veniva intimato di riprendersi la sua auto e di corrispondere una somma pari ai canoni di deposito e custodia per il periodo in cui aveva lasciato lì la vettura. Il Giudice di pace respingeva le pretese del meccanico, sostenendo che quello concluso tra lui ed il proprietario della vettura non era un contratto oneroso di deposito, ma esclusivamente di prestazione d’opera, decisione che veniva confermata anche dal Tribunale. Il meccanico ricorreva in Cassazione dove però nemmeno i giudici della Corte accoglievano le sue doglianze, il meccanico aveva infatti sostenuto che dal momento in cui l’uomo gli aveva affidato la sua auto per le riparazione si andava a perfezionare un contratto misto, avente natura di prestazione d’opera da una parte e di deposito dall’altra. Ma i giudici sottolineavano che mancava un accordo di pagamento del deposito, a tale conferma anche il Tribunale aveva qualificato il contratto in oggetto come di prestazione d’opera sulla base del fatto che il veicolo fosse stato affidato all’officina per effettuare alcune riparazioni, e non per essere solo custodito, sottolineando che in tali casi la prestazione di deposito ha natura accessoria rispetto a quella principale di riparazione. Essendo l’interesse dell’uomo esclusivamente quello di vedersi eseguite le riparazioni, in capo al meccanico permaneva l’obbligo di custodia della vettura, in quanto l’autofficina era obbligata a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e non rispondeva in caso di furto o perimento del veicolo, ciò era conseguente ad un’obbligazione di custodia, strumentale a quella principale, la Corte rigettava dunque il ricorso. 

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. n. 17918/20 del 27.8.2020)

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