MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’ IN DISCUSSIONE: NON E’ SUFFICIENTE L’ANNOTAZIONE DEGLI AGENTI SULL’AFFIDABILITA’ DELL’AUTOVELOX.
Un automobilista veniva sanzionato per eccesso di velocità grazie ad un autovelox, tutto però veniva messo in discussione per la mancata prova relativa all’omologazione e taratura dell’apparecchiatura, e su questo snodo cruciale si basava il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell’automobilista, dopo che Giudice di Pace e Tribunale avevano sancito la legittimità della sanzione. I Giudici della Cassazione però ritenevano corrette le eccezioni sollevate dalla difesa dell’automobilsta, secondo la quale la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità era fondamentale, in quel caso era stata data rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dagli agenti, in relazione all’obbligo circa la taratura e all’omologazione dell’autovelox, ma tale attestazione era priva di indicazioni in merito all’omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura e, dunque, non sufficiente ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento dello strumento utilizzato. La dicitura che l’apparecchiatura era debitamente omologata e revisionata, non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e dalla taratura. Tutte le apparecchiatura di misurazione della velocità dovevano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura ed in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice era tenuto ad accertare se tali verifiche fossero state effettuate.
La Cassazione rinviava dunque nuovamente al Tribunale perché venisse appurato se fossero state effettuate le necessarie verifiche sull’autovelox, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione degli agenti.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ord. n. 11776/20 del 18.6.2020)
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