STUDENTE UNIVERSITARIO CON LAVORO PART TIME MA 30ENNE: NESSUN MANTENIMENTO DAL PADRE
Un uomo, genitore di un ragazzo trentenne iscritto all’università e impiegato in un lavoro part time, si rivolgeva al Tribunale per vedersi ridotto l’assegno di mantenimento, il giudice accoglieva la sua domanda, riducendo il mantenimento a 300 € mensili, il figlio infatti era maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. La Corte d’appello di Bari confermava questa decisione, quando l’uomo proponeva appello per cancellare del tutto il mantenimento dovuto al figlio. Ricorreva così in Cassazione la quale, non condivideva la scelta dei giudici di merito tenendo presente le circostanze, e riteneva più che plausibile la domanda avanzata dal padre. I giudici sottolineavano che l’iscrizione all’università non era sufficiente perché permanesse l’obbligo in capo al padre, di mantenere un figlio trentenne che aveva tra l’altro un contratto a tempo indeterminato di lavoro part time. La Cassazione riteneva quindi di rinviare la sentenza alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.
(Corte di Cassazuine sez. VI civile, ord. n. 11186/20 dell’11.6.2020)
(CEDU, sez. III caso Ilya Lyapin c. Russia del 30.6.2020)
(Corte di Cassazione, ord. n. 13261/20, dell’1.7.2020)
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