NOZZE SALTATE AD UNA SETTIMANA DALLA CERIMONIA: RISARCIMENTO DANNI PER LA SPOSA.
In una pronvincia siciliana, un uomo ad una settimana dal matrimonio, rompeva la promessa, e la cerimonia saltava. La sposa ricorreva per vie legali, per ottenere un adeguato risarcimento dall’ex per l’improvvisa rottura della promessa di matrimonio, domanda che dal tribunale veniva ritenuta illegittima perché ritenuta non provata la tempestività della proposizione della domanda entro un anno dalla rottura della promessa. La corte d’appello invece sanzionava l’uomo per rottura ingiustificata della promessa di matrimonio e lo obbligava a versare 3000€ all’ex fidanzata. Per questo l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, la quale confermava la condanna, l’uomo doveva risarcire l’ex fidanzata a rifusione delle spese sostenute, a partire dall’acquisto dell’abito in vista del matrimoni. L’uomo non forniva alcuna prova sulla consensualità della rottura della promessa, mentre diversi testimoni raccontavano la decisione di non contrarre matrimonio era stata presa dall’uomo che l’aveva manifestata solo una settimana prima della data fissata. L’uomo non aveva neanche dato prova della sussistenza di un giustificato motivo per il suo ripensamento, motivo tale da sottrarlo all’obbligo non di risarcire i danni, poiché la contrazione del matrimonio rispondeva ad una libera scelta incoercibile, ma di rifondere alla sposa mancata le spese sostenute e a dotarla della provvista per adempiere, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in funzione delle nozze.
(Cass., sez. VI Civile -3, ord. n. 10926/20; del 9.6.2020)
(CEDU, sez. III caso Ilya Lyapin c. Russia del 30.6.2020)
(Corte di Cassazione, ord. n. 13261/20, dell’1.7.2020)
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