DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK: LA RIMOZIONE DEL CONTENUTO AVVIENE SU SCALA EUROPEA O MONDIALE?
1/07/2020
Un imprenditore italiano noto anche all’estero veniva denigrato dalla ex compagna e chiedeva a Facebook la rimozione dei contenuti lesivi, il giudice emetteva un ordine di rimozione a livello mondiale nei confronti del social network, il quale opponeva reclamo al Collegio che in parziale riforma confermava la condanna alla rimozione ma limita gli effetti territoriali del provvedimento al solo spazio europeo. Per la diffamazione, la Corte di Giustizia Europea ammettevva l’estensione mondiale del comando del giudice interno mentre per la data protection prediligeva la limitazione ai confini europei. Nel caso di specie veniva prediletta la via dell’autolimitazione al solo territorio europeo nell’ottica della funzione sociale dei diritti fondamentali e quindi della loro relativizzazione o comparazione con diritti in contrasto di pari rango. Non esistevano diritti assoluti, esisteva la comparazione bilanciata degli stessi secondo il principio della proporzionalità scandita sui parametri suggeriti dalla prassi giudiziale che in tal caso vengono individuati nella tipologia di contenuti pubblicati, caratteristiche del soggetto denigrato (il quale non svolgeva alcun ruolo pubblico) e dell’autore delle pubblicazioni (ovvero la ex fidanzata) e delle espressioni utilizzate che in più parti fanno riferimento a vicende dal carattere privato. L’autolimitazione del comando del giudice veniva reputata opportuna anche per rispetto del diritto degli altri Stati che potrebbero avere discipline diverse rispetto a quella dello Stato emittente l’ordine di rimozione.
Il Tribunale si pronunciava definitivamente disponendo ordine per Facebook di rimuovere in tutti gli stati dell’Unione Europea i contenuti in questione.
Tribunale di Milano, sez. I civil, ord. Del 17.6.2020)
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